Sospensione dei termini processuali in materia previdenziale
Il problema della sospensione dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Una delle maggiori problematiche che affliggono gli operatori del diritto in tempo di coronavirus è senz’altro quella relativa all’operatività o meno dei termini di sospensione straordinaria disposti dall’art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. In particolar modo l’applicabilità o meno di detti termini ai procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e ai successivi ed eventuali giudizi di merito.
Nella Relazione Illustrativa del Decreto “Cura Italia”, il Legislatore emergenziale ha voluto rendere la portata dell’art. 83 amplissima in modo che la sospensione ivi prevista si riferisse a tutti i procedimenti penali e civili – tra cui senz’altro quelli in materia di diritto del lavoro
Ebbene il legislatore, all’art. 34 del D.L. 18/2020, così recita: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto”.
Dunque, se il termine decadenziale di sei mesi per impugnare i verbali INPS relativi a prestazioni previdenziali e/o assistenziali dovesse ricadere nel periodo anzidetto è da ritenersi sospeso sino al 1° giugno, data da cui riprenderà nuovamente a decorrere lo stesso. D’altra parte, lo stesso Ente, con circolare n. 50 del 4.4.2020 , ha reso noto che dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per l’esperimento dell’azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a dette prestazioni, nonché per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto – anche ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto – e rendita vitalizia ex articolo 13 legge n. 1338 del 1962.
Pertanto, con l’art. 34 del medesimo D.L. 18/2020, risulta chiaro la sospensione di tutti i termini, anche quelli riguardanti l’Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; del resto, se il Governo ha voluto sospendere i termini per la proposizione dei ricorsi introduttivi ex art. 445 bis c.p.c., a parere della scrivente, non si comprenderebbe la non sospensione dei procedimenti già in corso e in particolar modo il decorso dei termini per il deposito del dissenso alla CTU.